Elettori temporaneamente all’estero

Data di pubblicazione:
09 Ottobre 2020

Gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovino temporaneamente all’estero, per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricade la data di svolgimento del referendum popolare confermativo (29 marzo 2020) della legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari, nonché i familiari con loro conviventipotranno esercitare il diritto di voto per corrispondenza (art. 4-bis, comma 1, legge 459 del 27 dicembre 2001), ricevendo il plico elettorale contenente la scheda per il voto all’indirizzo di temporanea dimora all’estero. 
 

Per esercitare il proprio diritto di voto per corrispondenza, tali elettori dovranno far pervenire AL COMUNE d’iscrizione nelle liste elettorali un’apposita opzione entro il 26 febbraio 2020. 


L’opzione (esercitabile tramite il modulo qui allegato o in carta libera) può essere inviata per posta, telefax, posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano al Comune anche da persona diversa dall’interessato. 
L’opzione, obbligatoriamente corredata di copia di documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero completo cui va inviato il plico elettorale, l’indicazione dell’Ufficio consolare competente per territorio e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza (ovvero che ci si trova - per motivi di lavoro, studio o cure mediche - per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle consultazioni in un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti, oppure che si è familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni).


 L’opzione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del citato DPR 445/2000). 


È possibile la revoca della medesima opzione entro lo stesso termine (26 febbraio 2020). Si ricorda infine che l’opzione è valida solo per il voto cui si riferisce (ovvero, in questo caso, per le consultazioni referendarie del 29 marzo 2020).    

Ultimo aggiornamento

Mercoledi 22 Maggio 2024