Albo presidenti di seggio
Gestione albo presidenti di seggio
Iscrizione all’ Albo dei Presidenti di seggio
Il presidente di seggio è colui che sovrintende alle operazioni elettorali del seggio al quale è assegnato. L’iscrizione all’Albo è condizione necessaria per essere designati in qualità di presidenti in occasione delle consultazioni popolari.
I cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso dei requisiti di idoneità , possono chiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere iscritti nell’albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale con domanda indirizzata al Presidente della Corte d’Appello di Ancona e per conoscenza al Sindaco del Comune.
Sono esclusi dalla funzione di presidente di seggio:
1) i dipendenti del Ministero degli Interni, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti;
2) gli appartenenti alle Forze Armate in attività di servizio;
3) i medici delle USL incaricati delle funzioni già di competenza dei medici provinciali, degli ufficiali sanitari e dei medici condotti;
4) i segretari comunali ed i dipendenti del Comune addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
5) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Il presidente della corte d’appello nel mese di gennaio di ogni anno, dispone la cancellazione dall’albo di coloro che hanno perso i requisiti stabiliti dalla legge e che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale non le abbiano svolte senza giustificato motivo. Chiunque può chiedere di essere eliminato dall’Albo compilando l’apposito modulo di cancellazione all’Ufficio Elettorale del Comune. I nominativi di coloro che sono stati cancellati dall’albo sono comunicate al Sindaco del Comune che, tramite la Commissione Elettorale, entro il mese di febbraio , propone altri nominativi in sostituzione di quelli cancellati.
L’iscrizione all’albo è permanente, si rimane iscritti all’albo sino a quando non si esprime la volontà di essere depennati e si decade solo al compimento del settantesimo anno di età o al decadere dei requisiti.
L’ufficio elettorale provvede a registrare ogni variazione riguardante i dati anagrafici dei cittadini iscritti all’albo.
Riferimenti normativi:
1) Legge 21 marzo 1990 n. 53 Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.
Requisiti:
- possesso della cittadinanza italiana;
- godimento dei diritti politici;
- titolo di studio diploma di scuola media superiore;
- età non superiore ai 70 anni